Codice Terzo settore: ufficiali i correttivi al decreto legislativo n. 117/2017. Ecco le novità

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, il Decreto correttivo sulla Riforma del Terzo Settore, che ha modificato il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) in ambito civile, fiscale e contabile.

Le modifiche al Codice del Terzo Settore prevedono in particolare:

  • una proroga dei termini entro il quale Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale devono adeguare il loro statuto: entro il 3 agosto 2019 e non più entro il 3 febbraio 2019;
  • la possibilità di indicare le informazioni circa l’attività svolta nel bilancio di esercizio di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 117/2017 e non più in apposito documento;
  • chiarimenti in merito all’iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale;
  • l’indicazione del numero minimo di associati necessario affinchè un’associazione di promozione sociale o un’organizzazione di volontariato possa mantenersi attiva.

Ecco le principali novità nel dettaglio:

Ampliata la rappresentanza nel Consiglio nazionale
Tra le novità, l’ampliamento del Consiglio nazionale del terzo settore (art. 59 del Cts), infatti il numero dei componenti del Consiglio, quindi, passa da 33 a 37, di cui 3 senza diritto di voto e potrà esprimersi con un parere obbligatorio ma non vincolante anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti di terzo settore.

Il consiglio è l’organismo di consultazione a livello nazionale ed esprime pareri sugli schemi degli atti normativi e sull’utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore; sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attività degli enti del terzo settore; sulle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda effettuate dalle imprese sociali. Inoltre, il Consiglio, è coinvolto anche nelle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo nel Terzo settore (art. 60).

Promozione del volontariato dei lavoratori subordinati
Modifiche anche all’articolo 17 del codice su “Volontariato e attività di volontariato”. In particolare si recupera un’indicazione della ormai abrogata legge quadro sul volontariato, la 266 del 1991, per favorire l’attività volontaria. Per i lavoratori subordinati che vogliano svolgere attività volontaria in un ente del terzo settore, infatti, si ripropone la possibilità di flessibilità oraria o di turnazione, concordata con l’azienda o prevista dagli accordi o dai contratti collettivi.

Si allarga la platea dei potenziali volontari
Si allarga la base di possibili volontari per le associazioni di secondo livello grazie alla modifica all’articolo 32. Come si specifica nel codice, infatti, una Organizzazione di volontariato (Odv) può essere composta da almeno 7 persone fisiche o da altre Odv (almeno 3) ma finora ai volontari associati a quest’ultime non era possibile prestare attività all’organizzazione “madre”. Con la modifica “avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” questo vincolo viene sciolto e si allarga la platea di potenziali volontari.

Un anno per reintegrare la base associativa
Nei casi di modifiche alla base associativa delle odv, inoltre, si allungano i tempi per adeguarsi alla normativa. Con un comma aggiuntivo al numero 1 del già citato articolo sulle organizzazioni di volontariato, si da tempo un anno alla odv che vede ridotto il numero di associati oltre quello richiesto dalla legge per reintegrarlo, senza essere cancellata dal registro unico nazionale. La proroga vale anche per le associazioni di promozione sociale, così come indicato nelle modifiche all’articolo 11. Nell’eventualità, può anche richiedere di essere inserita in una sezione diversa dello stesso registro. Con la modifica all’articolo 34, inoltre, si allarga ad altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro anche la possibile base associativa delle organizzazioni di volontariato.

Reintegro dell’esenzione dell’imposta di registro per le odv
Una buona notizia per il mondo del volontariato: grazie alle modifiche all’articolo 82, le odv saranno esentate dal pagamento dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività, così come era già previsto dalla 266 del 1991.

Sul fronte esenzioni, novità anche per gli enti filantropici con le modifiche all’articolo 28. “Per assicurare uniformità con la disciplina previgente, inoltre, alle odv che sceglieranno di entrare nel terzo settore come enti filantropici viene estesa l’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole odv e associazioni di promozione sociale). In questo modo l’agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, al fine di dare risalto alla propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico”.

Adeguamento degli statuti, arriva la proroga di 6 mesi
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino ad agosto 2019 (e non fino a febbraio) per adeguare i propri statuti alla richieste del codice (tra cui l’aggiunta della denominazione “ente del Terzo settore o l’acronimo ETS”, la modifica del numero dei soci e la definizione delle aree di intervento). La modifica al comma 2 dell’articolo 101 prevede, inoltre, l’eliminazione della parola “impresa sociale” (ormai subordinata a una specifica legislazione con il decreto 112/2017). La proroga era una delle principali richieste avanzate dal Forum del terzo settore in una lettera aperta inviata al Governo e ai presidenti delle due commissioni parlamentari interessate.

Più spazio alla collaborazione Stato-regioni per la gestione dei fondi
Il decreto prevede che l’atto annuale di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il Fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale (art. 72) sia preceduto dall’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in quanto l’intervento riguarda ambiti di carattere concorrente. In più, gli enti non profit riceveranno il contributo statale per l’acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76), anche nel caso di donazione di tali beni alle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato, così come era previsto nella legge 342/2000.

Ripartizione degli Otc
Per quanto riguarda il mondo dei CSV, infine, si aggiunge un nuovo ambito territoriale per gli Otc (Organismi territoriali di controllo dei CSV, art. 65) dedicato esclusivamente al Veneto (nel testo iniziale era insieme al Friuli Venezia Giulia), in considerazione dell’elevato numero di enti di terzo settore presenti. Nella rappresentanza degli ambiti bi-regionali (Piemonte e Val d’Aosta, Trento e Bolzano, Marche e Umbria, Lazione e Abruzzo, Puglia e Basilicata e Campania e Molise), inoltre, i rappresentanti del volontariato dovranno essere espressione uno di ogni territorio regionale o provinciale.

Altre modifiche
Nel decreto sono infine presenti chiarimenti per la gestione delle attività di interesse generale esercitabile dagli enti di terzo settore, tra cui l’inserimento della tutela degli animali, la definizione delle scritture contabili e del bilancio che riguardano le “attività diverse” da quelle generali, sul ruolo degli organi di controllo interno nella gestione dell’accesso al registro nazionale del terzo settore, chiarimenti sulla rendiconto per cassa, titoli di solidarietà, legislazione sul Dopo di Noi. Il decreto contiene, inoltre, una serie di indicazioni per garantire la trasparenza amministrativa sia per gli enti pubblici che per gli enti di terzo settore.

Dal sito RedattoreSociale.it (qui)

Lascia un commento